Sez. L, Sentenza n. 1002 del 09/02/1984 (Rv. 433175 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - ELEMENTO ACCESSORIO COMPUTABILE AI FINI DELLA PENSIONE - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO RELATIVO DEL PERSONALE VIAGGIANTE - ESTENSIONE AL PERSONALE IMPIEGATIZIO - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - ELEMENTO ACCESSORIO COMPUTABILE AI FINI DELLA PENSIONE - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO RELATIVO DEL PERSONALE VIAGGIANTE - ESTENSIONE AL PERSONALE IMPIEGATIZIO - CONDIZIONI.*
In relazione ai rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore della legge n. 889 del 1971, il compenso dovuto ai dipendenti delle imprese di trasporto in concessione per il cosiddetto lavoro straordinario di turno non rientra fra i compensi straordinari, che, per l'art. 21 della legge n. 830 del 1961, vanno esclusi dal computo della pensione, giacché esso non si riferisce a prestazioni occasionali ed eccezionali, ma inerisce a prestazioni ordinarie e continuative ed è predeterminato in una misura fissa della retribuzione relativa ad una determinata qualifica; esso, pertanto, deve farsi rientrare fra gli emolumenti accessori della retribuzione, previsti prima dalla lett. C) dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1952 n. 4435 e poi dalla lett. C) dell'art. 20 della legge n. 830 del 1961, computabili ai fini della pensione. A detto compenso ben può avere diritto, oltre che il personale viaggiante, il personale impiegatizio, quante volte questo sia addetto a turni di servizio straordinario continuativo. (V 1949/73, mass n 365048; (V 1708/73, mass n 364638; (Conf 5164/77, mass n 388784; (Conf 2649/73, mass n 366136 sulla prima parte; (Conf 882/72, mass n 357120, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 28/12/1952 num. 4435 art. 8, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)