Sez. 3, Sentenza n. 5361 del 02/10/1980 (Rv. 409238 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI - MORATORI - COMPENSATIVI - DISTINZIONE - CONTRATTO DI FORNITURA DI MERCI - INESATTO ADEMPIMENTO DEL FORNITORE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - LEGITTIMITA - DIRITTO DEL FORNITORE AL CORRISPETTIVO DELLA MERCE FORNITA ED AGLI INTERESSI COMPENSATIVI SULLA RELATIVA SOMMA - PERSISTENZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI - MORATORI - COMPENSATIVI - DISTINZIONE - CONTRATTO DI FORNITURA DI MERCI - INESATTO ADEMPIMENTO DEL FORNITORE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - LEGITTIMITA - DIRITTO DEL FORNITORE AL CORRISPETTIVO DELLA MERCE FORNITA ED AGLI INTERESSI COMPENSATIVI SULLA RELATIVA SOMMA - PERSISTENZA.*
Mentre gli interessi moratori conseguono all'inadempimento del debitore, quelli compensativi sono dovuti per indennizzare il creditore della mancata disponibilita della somma dovutagli, di per se idonea a determinare un incremento patrimoniale. Pertanto, nel caso di un contratto di fornitura di merci (di cui sia stata richiesta la manutenzione e non la risoluzione), l'inesatto adempimento del fornitore, se legittima il ricorso della controparte all'autotutela ex art 1460 cod civ, mediante la sospensione del pagamento del prezzo, non esclude che il fornitore medesimo abbia pur sempre diritto al corrispettivo per la merce fornita e, pertanto, nonostante la legittimita della sospensione del pagamento del prezzo, anche agli interessi compensativi sulla relativa somma. (V 5930/78, mass n 395753; (V 3272/77, mass n 386813; (V 875/66, mass n 321741; (V 2291/56; (V 548/46).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1499
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)