Sez. 4, Sentenza n. 2988 del 22/11/2007 Ud. (dep. 21/01/2008) Rv. 238746 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI | Patteggiamento in appello - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 445 cod. proc. pen. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI
All'istituto del patteggiamento in appello non si applica la disposizione di cui all'art. 445 cod. proc. pen., prevista esclusivamente per il patteggiamento concordato in primo grado. Ne consegue che una volta concordata la pena, con contestuale rinunzia a tutti i motivi di impugnazione, oggetto di rinunzia devono essere ritenuti anche i motivi attinenti all'applicazione delle pene accessorie.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)