Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 07/09/1988 (Rv. 459851 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE - MANCATA CONVOCAZIONE DEI PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO - DEDUZIONE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - MANCANZA - FORMAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE - MANCATA CONVOCAZIONE DEI PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO - DEDUZIONE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - MANCANZA - FORMAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO.*
Nel giudizio d'opposizione avverso la dichiarazione dello stato d'adottabilità, la deducibilità o rilevabilità, in Sede di impugnazione, della nullità per inosservanza dell'art. 12 della legge 4 maggio 1983 n. 184, circa l'Obbligo di convocazione dei parenti entro il quarto grado, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore e di cui sia nota la residenza, non si sottrae alle regole generali sul giudicato interno, e, pertanto, resta preclusa in fase di legittimità, qualora la sentenza di primo grado, nella parte in cui abbia esplicitamente od implicitamente negato i presupposti di fatto per l'applicazione della citata norma, non sia stata censurata con l'appello. (V 3072/86, mass n 446083).*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)