Sez. U, Sentenza n. 1362 del 24/01/2005 (Rv. 578989 - 01)
CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE | Intermediari finanziari - Sanzioni amministrative - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario.
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Anche dopo l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205 - il cui art. 7 ha introdotto un nuovo testo dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale) - le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per la violazione delle norme relative alla disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria, continuano ad essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)