Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4379 del 22/02/2018 (Rv. 647653 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI – Domanda di ricongiungimento familiare - Documentazione di autorità straniere sullo status filiationis - Piena prova - Esclusione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Nella disciplina del ricongiungimento familiare, la documentazione ufficiale dello status filiationis proveniente dalle competenti autorità del Paese di nascita dell'interessato non è assistita da fede privilegiata, ex art. 2700 c. c., ma ha un valore probatorio che deve essere oggetto di accertamento giudiziale unitamente alle altre prove che, secondo le regole generali, le parti hanno diritto di produrre in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)