Sez. 1, Sentenza n. 2174 del 10/08/1966 (Rv. 324249 - 01)
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - CREDITI DI MASSA - MANCATA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO CON CUI SI DISPONE IL PAGAMENTO CON PREDEDUZIONE O L'ANTICIPAZIONE A CARICO DELL'ERARIO - MEZZI DI TUTELA - DOMANDA IN VIA CONTENZIOSA ORDINARIA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - CREDITI DI MASSA - MANCATA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO CON CUI SI DISPONE IL PAGAMENTO CON PREDEDUZIONE O L'ANTICIPAZIONE A CARICO DELL'ERARIO - MEZZI DI TUTELA - DOMANDA IN VIA CONTENZIOSA ORDINARIA - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui sorga la necessita di accertare l'esistenza o l'ammontare dei crediti di massa (da pagarsi in prededuzione a norma dell'articolo 111 della legge fallimentare), per non avere il giudice delegato ritenuto di emettere il provvedimento col quale si dispone il pagamento ovvero l'anticipazione a carico dell' erario, il creditore di massa, oltre a poter proporre, contro il provvedimento negativo del giudice delegato, reclamo al tribunale, ai sensi dell'art. 26 della legge citata (con eventuale successivo ricorso alla Corte di Cassazione, ove ne ricorrano gli estremi a norma dell'art. 111 della Costituzione), puo avvalersi anche dei mezzi previsti per l'accertamento del passivo fallimentare (domanda di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 93 della legge fallimentare, ovvero - nel caso di stato passivo gia chiuso e dichiarato esecutivo - dichiarazione tardiva di credito mediante il ricorso previsto dall'art. 101 della predetta legge), mentre e improponibile una domanda in via contenziosa ordinaria instaurata dal creditore mediante atto di citazione nei confronti del curatore del fallimento.*
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)