diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4343 del 16/05/1997 (Rv. 504410 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Appello - Deposito in cancelleria di copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, con la prova dell'avvenuta notificazione ai controinteressati - Necessità - Omissione - Conseguente improcedibilità.
Stato
decisa il 1997-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504410-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO

In materia di contenzioso elettorale, l'instaurazione del giudizio di appello richiede, a norma del combinato disposto degli artt. 82, commi terzo e quinto, e 82 bis, comma terzo, del d.P.R. 16 maggio 1960 n.570 (nel testo di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147) ed ai fini della procedibilità del gravame, che, dopo il deposito in cancelleria del ricorso originale e la notificazione del medesimo con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, sia compiuto, nel termine di dieci giorni dalla notificazione (perentorio come quelli fissati dalla legge per l'iniziale deposito e per la notificazione), il deposito in cancelleria del ricorso notificato (integrante la costituzione in giudizio dell'appellante), che deve risultare dall'attestazione ufficiale del cancelliere.

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)