Sez. 1, Sentenza n. 6425 del 04/05/2002 (Rv. 554792 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Giudizio di appello - Deposito in cancelleria di copia del ricorso notificato - Necessità - Termine di dieci giorni dalla notificazione - Natura perentoria - Inosservanza - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO
In tema di contenzioso elettorale e con riguardo al giudizio di appello, l'ampio richiamo operato dall'art. 82/2, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (aggiunto dall'art. 1 della legge n. 1147 del 1966), alle norme di procedura ed ai termini stabiliti, per il giudizio di primo grado, dal precedente art. 82 (come modificato dall'art. 1 della legge citata) comporta che, dopo la notificazione del ricorso - unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - alle parti interessate, la copia del ricorso e del decreto deve essere depositata in cancelleria nel termine di dieci giorni dalla data di notificazione. Tale termine, ai sensi del quinto comma dell'art. 82 cit., ed in conformità alla "ratio" del contenzioso elettorale, caratterizzato da peculiari esigenze di celerità, ha natura perentoria e la sua inosservanza determina l'improcedibilità dell'appello, senza che ciò si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost., per menomazione del diritto di difesa, atteso che il termine in esame, giustificato dalle anzidette esigenze del processo elettorale, appare congruo in relazione alla semplicità degli adempimenti da compiere.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 560 art. 82, DPR 16/05/1960 num. 560 art. 82 bis, Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)