Sez. 3, Sentenza n. 10030 del 29/04/2006 (Rv. 588858 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Danno cagionato dall'allievo a se stesso - Presunzione di responsabilità dei precettori e maestri ai sensi dell'art. 2048, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Erronea applicazione da parte del giudice di merito - Ricorso per cassazione - Sussistenza di accertamento di elementi idonei ad affermare la responsabilità della P.A. scolastica - Conseguenze - Correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. - Ammissibilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE
La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori e dei maestri trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa, pertanto, non è applicabile in ordine all'azione di risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso. Tuttavia, qualora con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione il giudice di merito, pur ritenendo erroneamente estensibile la suddetta presunzione di responsabilità all'azione da ultimo richiamata, abbia comunque accertato, procedendo alla loro descrizione e qualificazione, i fatti comportanti l'affermazione in concreto della responsabilità dell'amministrazione ricorrente per difetto di vigilanza sullo svolgimento di un'attività pericolosa produttiva del danno subito dall'allievo affidato all'istituzione scolastica, la S.C. può procedere - ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc.civ. - alla correzione della motivazione della sentenza medesima, il cui dispositivo risulti conforme al diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2048 com. 2, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)