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Sez. L, Sentenza n. 4157 del 04/05/1987 (Rv. 452923 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DELLA PRESTAZIONE IN SEDE AMMINISTRATIVA - IMPROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452923-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DELLA PRESTAZIONE IN SEDE AMMINISTRATIVA - IMPROPONIBILITÀ.*

Nel rito del lavoro, cui sono assoggettate le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la sospensione del giudizio con l'assegnazione al ricorrente di un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in Sede amministrativa, quale prevista dal secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., presuppone che sia stata presentata la domanda della prestazione in via amministrativa all'istituto previdenziale e che, a seguito del rigetto di tale domanda non sia stato, invece, promosso il procedimento per la composizione, in tale Sede, della controversia; ove invece manchi del tutto la domanda amministrativa, ovvero risulti presentata una domanda in relazione ad una patologia del tutto diversa da quella successivamente allegata in Sede giudiziale, è radicalmente improponibile per Mancanza di siffatto presupposto processuale l'Azione giudiziaria che l'assicurato abbia proposto innanzi al giudice ordinario, non versandosi nell'ipotesi della mera sospensione del giudizio ex art. 443 citato. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva dichiarato improponibile la domanda dell'assicurato diretta al riconoscimento della malattia professionale silicosi, mentre in Sede amministrativa quest'ultimo aveva chiesto il riconoscimento della malattia professionale ossicarbonismo). (V 1407/84, mass n 433502).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)