Sez. U, Sentenza n. 7269 del 05/08/1994 (Rv. 487666 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Preventiva presentazione della domanda amministrativa - Presupposto dell'azione - Omissione - Improponibilità della domanda - Limiti ex artt. 8 legge n. 533 del 1973 e 443 cod. proc. civ. - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro di cui alla legge n. 533 del 1973, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce - nelle controversie previdenziali che (come quella proposta contro l'I.N.P.S. dal datore di lavoro per il rimborso di contributi indebitamente versati) richiedano il previo esperimento del procedimento amministrativo - un presupposto dell'azione svolta in sede giudiziaria, in mancanza del quale tale azione (e la relativa domanda) è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 della citata legge n. 533, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo, né dall'art. 443 cod. proc. civ., che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità - anziché l'improponibilità - della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 48, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 48, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)