Sez. L, Sentenza n. 1407 del 27/02/1984 (Rv. 433502 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - OMISSIONE DEL RICORSO - DOMANDA GIUDIZIALE - IMPROPONIBILITÀ - ISTANZA AMMINISTRATIVA IMPLICITA NELLA PREDETTA DOMANDA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - OMISSIONE DEL RICORSO - DOMANDA GIUDIZIALE - IMPROPONIBILITÀ - ISTANZA AMMINISTRATIVA IMPLICITA NELLA PREDETTA DOMANDA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nelle controversie in materia di previdenza o di assistenza obbligatorie (nella specie, controversia in tema di pensione d'Invalidità), la presentazione - in Sede amministrativa - della domanda all'istituto previdenziale costituisce, anche a norma dell'art. 443 (nuovo testo) cod. proc. civ., un prius indispensabile per l'instaurazione del procedimento contenzioso, con la conseguenza che la sua omissione, esclusa in tal caso l'applicabilità dell'art. 8 della legge n. 533 del 1973, determina l'improponibilità anziché la mera improcedibilità della domanda giudiziaria, nella quale l'istanza amministrativa non può ritenersi compresa neppure con effetto ex nunc. (Conf 6526/83, mass n 431241).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)