Sez. U, Sentenza n. 712 del 31/03/1967 (Rv. 326758 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - PIENO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL DIPENDENTE AD ASSEGNI ED ALTRI EMOLUMENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - INSUSSISTENZA - COMPETENZA DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - PIENO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL DIPENDENTE AD ASSEGNI ED ALTRI EMOLUMENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - INSUSSISTENZA - COMPETENZA DELL'AGO.*
Quando l'ente pubblico abbia formalmente riconosciuto il diritto dell'impiegato ad assegni ed altri emolumenti nella sua esistenza, nella sua estensione quantitativa e nella sua esigibilita, viene meno il presupposto della giurisdizione amministrativa esclusiva, in quanto il predetto riconoscimento, mentre elimina ogni questione sulla materia devoluta al giudice amministrativo, tiene luogo esso stesso della pronuncia d'illegittimita sul comportamento negativo dell'ente e costituisce il presupposto per ogni altra controversia su diritti patrimoniali conseguenti, di Competenza del giudice ordinario. (Conf. 884-63, 346-62).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)