Sez. U, Sentenza n. 4667 del 18/10/1978 (Rv. 394344 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - EX DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - INDENNITA DI BUONUSCITA ED INDENNITA SUPPLEMENTARE A CARICO DEL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE - DOMANDA DI CONDANNA DELLA AMMINISTRAZIONE AL RELATIVO PAGAMENTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE PREDETTE INDENNITA FONDATA SULLA MANCANZA DI DISPONIBILITA DA PARTE DEL FONDO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - EX DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - INDENNITA DI BUONUSCITA ED INDENNITA SUPPLEMENTARE A CARICO DEL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE - DOMANDA DI CONDANNA DELLA AMMINISTRAZIONE AL RELATIVO PAGAMENTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE PREDETTE INDENNITA FONDATA SULLA MANCANZA DI DISPONIBILITA DA PARTE DEL FONDO - IRRILEVANZA.*
La domanda con la quale un "ex" dipendente dell'amministrazione provinciale chieda la condanna di questa al pagamento dell'indennita di "buonuscita" e dell'indennita "supplementare", facenti carico al fondo di assistenza per il personale costituito con parte dei proventi della provincia medesima, e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che deduce un Obbligo patrimoniale che grava sull'amministrazione convenuta, in qualita di datrice di lavoro, e che trova momento genetico immediato e diretto nel pregresso rapporto di pubblico impiego. Tale giurisdizione non viene meno, in favore di quella del giudice ordinario, per il caso in cui la sospensione del versamento di quelle indennita sia stato motivato dalla provincia con l'avvenuto esaurimento delle disponibilita del fondo (nella specie, a seguito del cessato afflusso di uno di detti proventi per intervento dell'autorita tutoria), in quanto l'indicata deroga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo puo ricorrere solo a fronte di un formale riconoscimento della pretesa del pubblico impiegato, che si estenda sia all'ammontare che alla esigibilita del relativo credito. (V 2954/71, mass n 354210; (V 712/67, mass n 326758).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)