Sez. 1, Sentenza n. 1292 del 14/04/1976 (Rv. 379981 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - MORATORI - FONDAMENTO - RITARDATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - IMPUTABILITA AL DEBITORE - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CONTRIBUENTE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - MORATORI - FONDAMENTO - RITARDATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - IMPUTABILITA AL DEBITORE - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CONTRIBUENTE.*
Se e vero che, in materia di imposta di registro, il contribuente non e tenuto a dichiarare il valore venale del bene trasferito, dovendo soltanto indicare, nell'atto o nella denunzia soggetti a registrazione, il prezzo o il corrispettivo realmente pattuito che puo essere inferiore a quello venale, e se, pertanto, deve escludersi che la mancata indicazione degli elementi occorrenti alla integrale liquidazione dell'imposta principale sia, di per se, sempre un atto colpevole, tuttavia, poiche l'Obbligo del pagamento degli interessi moratori trova il suo fondamento nel ritardato versamento della imposta complementare rispetto a quella principale e poiche tale ritardo, a norma dell'art 1218 cod civ, si presume dovuto a causa imputabile al debitore, per l'insorgenza del suddetto Obbligo non e necessario che la finanza provi la colpa del contribuente, ma, viceversa, incombe a quest'ultimo dimostrare che la inesattezza dei dati forniti all'amministrazione non e imputabile a fatto di esso contribuente. (Conf 4184/75; (Conf 1015/75, mass n 374415).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)