Sez. 1, Sentenza n. 6491 del 19/12/1985 (Rv. 443561 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO - OMESSO DEPOSITO DEGLI ATTI DELL'INCHIESTA SOMMARIA - RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - PRONUNCIA SULLA AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO - OMESSO DEPOSITO DEGLI ATTI DELL'INCHIESTA SOMMARIA - RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - PRONUNCIA SULLA AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE.*
La Corte d'appello, in Sede di reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale ha statuito sull'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, ove rilevi l'inosservanza dell'art. 274 terzo comma cod. civ., per omesso deposito degli Atti dell'inchiesta sommaria, non deve rimettere le parti davanti al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi contemplate dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., bensì ovviare alla suddetta inosservanza e pronunciare su quella ammissibilità.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)