Sez. 1, Sentenza n. 2523 del 28/03/1990 (Rv. 466209 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - MANCATO DEPOSITO DEGLI ATTI O MANCATA INDAGINE PREVISTA DALL'ART. 274 COD. CIV. - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL GRAVAME.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - MANCATO DEPOSITO DEGLI ATTI O MANCATA INDAGINE PREVISTA DALL'ART. 274 COD. CIV. - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL GRAVAME.*
Il principio del doppio grado di giurisdizione non comporta che la causa e le singole questioni che ne sono oggetto vengano in concreto decise due volte da giudici diversi. Pertanto, in tema di ammissibilità dell'Azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, qualora il giudice di primo grado non abbia disposto il deposito degli Atti, ai sensi del terzo comma dell'art. 274 cod. civ., o non abbia compiuto l'indagine prevista dalla norma suddetta, oppure l'abbia compiuta in modo incompleto o insufficiente, il giudice del gravame ha il potere-dovere di compiere o completare direttamente l'inchiesta sommaria, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione in primo grado, tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.. (V 4384/89, mass n 463963; (V 6491/85, mass n 443561; (V 2612/85, mass n 440414).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)