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Sez. L, Sentenza n. 25213 del 30/11/2009 (Rv. 611076 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Deducibilità, per la prima volta, in sede di appello - Ammissibilità - Limiti - Rituale allegazione in giudizio della relativa prova - Necessità - Ambito della delibazione del giudice.
Stato
decisa il 2009-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611076-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

L'interruzione della prescrizione può essere dedotta per la prima volta in sede di appello e il giudice del gravame, chiamato a decidere sulla questione di prescrizione ritualmente introdotta dal convenuto, può tener conto del fatto interruttivo, ancorché non dedotto formalmente dall'attore come controeccezione purché la relativa prova sia stata ritualmente introdotta in giudizio, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, rientri nei poteri del giudice di merito esaminare ogni profilo in ordine alla validità dell'atto interruttivo anche se non espressamente preso in considerazione nella precedente fase processuale, trattandosi di circostanze ormai validamente acquisite all'accertamento devoluto al giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)