Sez. L, Sentenza n. 10844 del 08/05/2013 (Rv. 626176 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 488 del 1968 - Riliquidazione della pensione di vecchiaia in seguito alla ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione - Decorrenza del nuovo trattamento dalla data di maturazione del diritto a pensione e non dalla data della domanda di ricongiunzione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
L'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, stabilisce, quale regola di carattere generale, che gli effetti della ricongiunzione di più periodi assicurativi si producono nel momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce; ne consegue che, ove sia richiesta la ricongiunzione di periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia, le maggiorazioni del trattamento derivanti dalla considerazione di detti contributi sono dovute sin dalla data di decorrenza originaria della pensione, e non dalla data della successiva domanda di ricongiunzione.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)