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Sez. L, Sentenza n. 9599 del 01/10/1997 (Rv. 508443 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Riliquidazione della pensione in seguito a trasferimento di contributi versati in Svizzera - Decorrenza del nuovo trattamento dalla data di maturazione del diritto a pensione.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508443-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

In tema di ricongiunzione di periodi assicurativi l'art. 5 ultimo comma d.P.R. n. 488 del 1968 sancisce una regola di carattere generale in forza della quale gli effetti della ricongiunzione di più periodi assicurativi si producono nel momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce; pertanto, nell'ipotesi di trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati in svizzera secondo la legge n. 283 del 1973, il nuovo trattamento deve essere riconosciuto con decorrenza dalla data di inizio del godimento della pensione e non dal mese successivo alla domanda di riliquidazione.

Riferimenti normativi: Legge 18/05/1973 num. 283 art. 1, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)