Sez. 5, Sentenza n. 11212 del 16/05/2007 (Rv. 599464 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE | Base imponibile - Rinvio alla disciplina delle imposte di registro e sulle successioni - Portata - Azienda comprendente immobili - Passività - Distinzione - Rilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE
In tema di imposte ipotecarie e catastali, l'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, secondo cui "l'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni", va inteso nel senso della identità del solo valore in sé - cioè del valore "in re" - dei beni immobili e non pure di quello minore derivante dalla detrazione di passività aziendali o di debiti caduti in successione. La base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali per il trasferimento, "inter vivos" ovvero "mortis causa", di beni immobili, quando compresi nell'ambito di una azienda trasferita o caduta in successione, attesa la diversità di oggetto propria di ogni singola imposta - trasferimento di ricchezza mobiliare o immobiliare per l'imposta di registro o di successione; formalità che riguardano solo i beni immobili per le altre due imposte -, va determinata tenendo conto del valore dell'immobile in sé considerato e delle sole passività ad esso strettamente inerenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)