Sez. 5, Sentenza n. 15046 del 25/10/2002 (Rv. 558047 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Complesso aziendale comprendente beni immobili - Trasferimento - Base imponibile - Determinazione - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposte ipotecaria e catastale, ove venga trasferito un complesso aziendale comprendente beni immobili, il fatto che a questi ultimi debba essere attribuito un identico valore sia ai fini dell'imposta di registro che delle imposte suddette - essendo queste, ai sensi degli artt. 2 e 10 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, "commisurate alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro" -, non fa venir meno la diversità di oggetto propria di ogni singola imposta. Infatti, mentre l'imposta di registro investe l'azienda oggetto di trasferimento nel suo complesso, le imposte ipotecaria e catastale hanno ad oggetto formalità che riguardano i singoli beni immobili, con la conseguenza che la base imponibile ai fini di tali imposte va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sè considerati, e dei debiti ad essi strettamente inerenti, ma non anche delle passività relative all'azienda in cui sono compresi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)