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Sez. L, Sentenza n. 9497 del 13/06/2003 (Rv. 564231 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Accordo sindacale relativo all'esonero del datore di lavoro dall'obbligo retributivo indipendentemente dall'esito della richiesta di concessione dell'integrazione salariale - Validità - Presupposti - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564231-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

È valido l'accordo con il quale l'imprenditore e le organizzazioni sindacali pattuiscano, ai fini del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, una sospensione del rapporto di lavoro con esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva indipendentemente dall'esito della richiesta di concessione dell'integrazione salariale; per l'efficacia di tale accordo, tuttavia, è indispensabile che i lavoratori abbiano conferito specificamente ai rappresentanti sindacali l'incarico di stipularlo oppure provvedano a ratificarne l'operato, trattandosi di accordo che incide immediatamente sulla disciplina dei contratti individuali di lavoro e sui diritti di cui i singoli sono già titolari, fermo restando che tanto l'incarico che la successiva ratifica possono essere espressi anche mediante comportamenti concludenti, significativi della volontà degli interessati. L'accertamento sulla sussistenza dell'incarico o della ratifica per fatti concludenti è rimesso al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione immune da vizi logico - giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)