Sez. L, Sentenza n. 5038 del 06/06/1997 (Rv. 504969 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Accordo sindacale relativo all'esonero del datore di lavoro dall'obbligo retributivo indipendentemente dall'esito della richiesta di concessione dell'integrazione salariale - Validità - Presupposti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
È valido l'accordo col quale l'imprenditore e le organizzazioni sindacali pattuiscano, ai fini del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, una sospensione del rapporto di lavoro con esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva indipendentemente dall'esito della richiesta di concessione dell'integrazione salariale; per l'efficacia di tale accordo è tuttavia indispensabile che i lavoratori interessati abbiano conferito specificamente ai rappresentanti sindacali l'incarico di stipularlo, oppure che provvedano a ratificarne l'operato, trattandosi di accordo che incide immediatamente sulla disciplina dei contratti individuali di lavoro e sui diritti di cui i singoli sono già titolari, fermo restando che tanto l'incarico che la successiva ratifica possono essere espressi anche mediante comportamenti significativi della volontà degli interessati, dovendosi escludere il vincolo della forma scritta per atti che non hanno natura di transazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)