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Sez. 2, Sentenza n. 4225 del 20/06/1983 (Rv. 429150 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI - VENDITA DI MERCE CON BUONO DI CONSEGNA - PRESCRIZIONE PRESUNTIVA ANNUALE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429150-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI - VENDITA DI MERCE CON BUONO DI CONSEGNA - PRESCRIZIONE PRESUNTIVA ANNUALE - INAPPLICABILITÀ.*

Il diritto del commerciante, per il prezzo della merce venduta a chi non ne fa commercio, resta sottratto alla prescrizione presuntiva annuale, prevista dall'art. 2955 n. 5 cod. civ., quando il contratto sia stato stipulato per iscritto, e non anche, pertanto, per il solo fatto che sia stato sottoscritto un buono di consegna, trattandosi di documento esclusivamente attinente alla prova della ricezione della merce medesima. (V 3543/77, mass n 387138; (V 2350/69, mass n 341774).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)