Sez. 3, Sentenza n. 2350 del 28/06/1969 (Rv. 341774 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNALI - DIRITTO DEI COMMERCIANTI PER IL PREZZO DELLE MERCI VENDUTE A CHI NON NE FA COMMERCIO - CONTRATTO STIPULATO IN FORMA SCRITTA - INAPPLICABILITA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNALI - DIRITTO DEI COMMERCIANTI PER IL PREZZO DELLE MERCI VENDUTE A CHI NON NE FA COMMERCIO - CONTRATTO STIPULATO IN FORMA SCRITTA - INAPPLICABILITA.*
La prescrizione presuntiva prevista dall'art.2955, n.5, cod.civ. non opera quando il rapporto di credito sia consacrato in atto scritto. La presunzione di pagamento, infatti, (e, quindi, la prescrizione che su tale presunzione si fonda) non puo verificarsi quando il contratto e stipulato per iscritto, poiche i rapporti risultanti da scritture non si possono comprendere fra quelli in cui e di uso comune lo immediato pagamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)