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Sez. 1, Sentenza n. 13477 del 09/06/2006 (Rv. 590684 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione usurpativa - Risarcimento - Considerazione della natura urbanistica del suolo - Destinazione impressa dall'occupazione illegittima - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590684-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

La necessità di liquidare il danno, nell'ipotesi di occupazione usurpativa, secondo il valore dell'area occupata in funzione dell'utilizzazione economica di essa secondo la disciplina urbanistica, con apprezzamento analogo a quello prescritto dall'art. 5 bis d.l. 333 del 1992, conv. in l. 359 del 1992, che richiede l'accertamento dell'edificabilità o meno dei suoli, comporta che comunque non deve tenersi conto della destinazione urbanistica che l'illegittima condotta dell'amministrazione (da cui deriva il carattere usurpativo della conseguente occupazione) abbia impresso al suolo (nella specie il terreno è stato considerato edificabile, posto che la destinazione ad opere di urbanizzazione primaria era avvenuta "de facto", senza alcun collegamento teleologico con finalità di pubblico interesse legalmente dichiarate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)