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Sez. 2, Sentenza n. 15964 del 07/07/2009 (Rv. 608913 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Azione risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. in conseguenza della trascrizione di domanda giudiziale - Proponibilità per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni - Sussistenza - Fondamento - Conseguente ammissibilità anche coevamente all'istanza di sequestro conservativo in corso di causa.
Stato
decisa il 2009-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608913-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

La domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata in conseguenza della trascrizione della domanda giudiziale prevista dall'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., non attenendo al merito della controversia (i cui termini, con riferimento all'oggetto e alle "causae petendi" delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano immutati secondo la fissazione che deriva dagli atti iniziali), può essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la parte istante è in grado al termine dell'istruttoria di valutarne la fondatezza e di offrire al giudice gli elementi per la quantificazione del danno subito; ne consegue che, a maggior ragione, la sua proposizione deve ritenersi ammissibile con l'istanza di sequestro conservativo, avanzata in corso di causa anteriormente alla precisazione delle conclusioni (ancorché successivamente alla costituzione in giudizio dell'istante medesimo, quando la domanda giudiziale della controparte sia stata già trascritta) e poi reiterata in sede di conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 sexies CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)