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Sez. 2, Sentenza n. 735 del 18/02/1977 (Rv. 384328 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - EFFETTI - PRESUNZIONE RELATIVA DI SUSSISTENZA DEL CREDITO - DICHIARAZIONE 'TITOLATÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384328-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - EFFETTI - PRESUNZIONE RELATIVA DI SUSSISTENZA DEL CREDITO - DICHIARAZIONE 'TITOLATÀ - IRRILEVANZA.*

La norma dell'art 1988 cod civ, relativa alla promessa di pagamento ed alla ricognizione di debito, si limita a dispensare colui a favore del quale avvengano la promessa o la ricognizione dalla prova della reale sussistenza del relativo credito; essa fissa, cioe, una presunzione legale di tale sussistenza, presunzione che e, pero, vincibile da prova contraria. Cio vale anche nel caso di dichiarazione titolata, nella quale e indicata, cioe, la causa debendi, perche in tale caso la dichiarazione non integra confessione, essendo diretta non gia ad attestare fatti sfavorevoli al dichiarante bensi a manifestare la volonta del promittente o del riconoscente. (V 2560/75, mass n 376497).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)