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Sez. 3, Sentenza n. 5656 del 21/10/1980 (Rv. 409507 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - CONDIZIONI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 41 DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - NATURA SOSTITUTIVA DI QUELLA ORDINARIA.*
Stato
decisa il 1980-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409507-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - CONDIZIONI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 41 DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - NATURA SOSTITUTIVA DI QUELLA ORDINARIA.*

La disciplina degli artt 1575 n 2, 1576 e 1577 cod civ, circa gli obblighi del locatore di mantenere la cosa in buono stato locativo, presuppone la riparabilita dell'immobile e non e, pertanto, applicabile nel caso in cui sia accertata l'assoluta instabilita dell'immobile stesso, necessitante non di semplici riparazioni ma, eventualmente, di essere ricostruito. Peraltro, tale disciplina, nel regime vincolistico delle locazioni degli immobili urbani, e rimasta sospesa, in quanto sostituita da quella speciale dettata dall'art 41 della legge 23 maggio 1950 n 253. (Conf 747/51, sulla prima parte; (192/77, mass n 383710 sulla seconda parte; (Conf 1447/73, mass n 364165, sulla seconda parte; (Conf 1093/71, mass n 351151, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)