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Sez. 3, Sentenza n. 1093 del 16/04/1971 (Rv. 351151 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEL LOCATORE DI EFFETTUARE RIPARAZIONI E MANUTENZIONE - INSUSSISTENZA - FACOLTA DEL CONDUTTORE DI PROVVEDERVI DIRETTAMENTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351151-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEL LOCATORE DI EFFETTUARE RIPARAZIONI E MANUTENZIONE - INSUSSISTENZA - FACOLTA DEL CONDUTTORE DI PROVVEDERVI DIRETTAMENTE - SUSSISTENZA.*

Durante il regime vincolistico delle locazioni, rimangono sospese le obbligazioni del locatore concernenti la manutenzione e le riparazioni della cosa locata, intendendosi sostituita alla relativa disciplina generale di cui agli artt 1575, n 2, 1576 e 1577 cod civ quella speciale prevista dall'art 41 della legge 23 maggio 1950, n 253. Non puo, pertanto, farsi carico al locatore di non aver provveduto a mantenere la cosa locata in condizione da servire all'uso convenuto e ad eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore, essendo concesso in regime vincolistico al conduttore solo la facolta di provvedervi direttamente, previa autorizzazione del pretore, dopo che il locatore, interpellato con lettera raccomandata, abbia risposto o comunque manifestato volonta negativa. (V 125'69, mass n 338004).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1577

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)