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Sez. 3, Sentenza n. 192 del 14/01/1977 (Rv. 383710 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - REGIME VINCOLISTICO - SOSPENSIONE DI DETTA OBBLIGAZIONE - FACOLTA DEL CONDUTTORE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1977-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383710-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - REGIME VINCOLISTICO - SOSPENSIONE DI DETTA OBBLIGAZIONE - FACOLTA DEL CONDUTTORE - CONTENUTO.*

Durante il regime vincolistico delle locazioni degli immobili urbani non possono trovare applicazione i contenuti normativi degli artt 1575, n 2, 1576 e 1577 cod civ, sull'Obbligo del locatore di mantenere la cosa in buono stato locativo, la cui disciplina generale e da ritenere sostituita da quella speciale prevista dall'art 41, legge 23 maggio 1950 n 253. Pertanto, non puo farsi carico al locatore di non aver provveduto a mantenere la cosa in condizione da servire all'uso convenuto e ad eseguire tutte le riparazioni necessarie (eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore), essendo concesso in regime vincolistico al conduttore solo la facolta di provvedervi direttamente, previa autorizzazione del pretore, dopo che il locatore, interpellato con lettera raccomandata, abbia risposto o comunque manifestato volonta negativa. (Conf 1447/73, mass n 364165; (Conf 1093/71, mass n 351151; (Conf 125/69, mass n 338004; (Conf 4064/68, mass n 337699.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)