Sez. 1, Sentenza n. 351 del 10/02/1971 (Rv. 349900 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - ALIMENTI A FIGLIO NON RICONOSCIBILE - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - INSUSSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - ALIMENTI A FIGLIO NON RICONOSCIBILE - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - INSUSSISTENZA.*
Il vincolo di sangue che unisce, per il mero fatto materiale della procreazione naturale, il genitore ed il figlio non riconoscibile, non potendo dar luogo, per l'ordinamento italiano, ad alcun rapporto familiare, ma solo, eventualmente, ad obbligazioni patrimoniali, dalle quali non deriva, per divieto legale, nessuno status familiare non costituisce materia familiare, ed e regolato, anche per quanto riguarda le limitazioni di prova, dalla legge del luogo dove avvenne il fatto produttivo di obblighi patrimoniali ed alimentari, ai sensi dell'art 25 delle preleggi. La condanna agli alimenti a favore di un figlio naturale, ancorche non riconoscibile, non puo, conseguentemente, essere ritenuta contraria all'ordine pubblico italiano, anche perche l'art 279 ammette la obbligazione alimentare anche a favore di figli non riconoscibili. L'accertamento incidentale del fatto materiale della procreazione di un figlio naturale non riconoscibile, quale mera fonte di un diritto di credito, e senza riferimento a vincoli familiari, non soggiace, dunque, alle limitazioni di prova stabilite dalla legge italiana, essendo, per l'art 25 delle preleggi citato, soggetto alla legge straniera. (Conf 1950'69' 3449'68).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)