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Sez. U, Ordinanza n. 9152 del 17/04/2009 (Rv. 607892 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Art. 6, comma quarto, della legge n. 537 del 1993, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 724 del 1994 - Controversie relative alla clausola di revisione del prezzo di appalto ed al conseguente provvedimento applicativo - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del comma 19 del suddetto art. 6 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607892-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 6, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - "ratione temporis" vigente - sia le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo prevista dal comma 6 dell'art. 6 cit. (riprodotto dal comma 4 dell'art. 44), sia quelle attinenti al provvedimento applicativo della revisione, considerato che, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata di tali norme, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, le giurisdizione del giudice amministrativo sussiste con riferimento ad ipotesi in cui le posizioni di diritto soggettivo fatte valere si collochino in un'area di rapporti in cui la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo, come nel caso della detta revisione. Tale conclusione è avvalorata dal fatto che l'attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sulla revisione prezzi nei contratti ad esecuzione continuata o periodica è stata poi anche prevista dagli art. 115 e 244, terzo comma, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 6 com. 4, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 6 com. 19, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 44, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 115, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)