Sez. 3, Sentenza n. 3947 del 22/02/2006 (Rv. 588089 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE | Accertamento della falsità della prova - Modalità - Querela di falso - In relazione a documenti aventi fede privilegiata - Altre prove - Azione di mero accertamento - Inerenza ad un fatto - Ostacolo - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE
Per l'accertamento, in sede civile, della falsità di una prova, al fine di poter proporre sulla base di esso azione di revocazione ex art. 395 n. 2 cod. proc. civ., la dichiarazione giudiziale di falsità potrà ottenersi col mezzo speciale della querela di falso tutte le volte in cui l'impugnativa sarà rivolta contro un documento avente fede privilegiata, e in tutti gli altri casi mediante la proposizione di un'azione di mero accertamento, in quanto la regola secondo la quale le azioni di mero accertamento possono avere ad oggetto solo i diritti e non anche i fatti subisce eccezione nei casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali rientra l'autonomo giudizio di falsità della prova, propedeutico alla proposizione della domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395, n.2 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 2, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)