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Sez. L, Sentenza n. 14591 del 20/11/2001 (Rv. 550399 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Inadempimento di obblighi contributivi - Principio di applicazione automatica delle sanzioni civili - Configurabilità - Limiti - Erroneo atto di inquadramento del datore di lavoro ai fini contributivi - Rilevanza.
Stato
decisa il 2001-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550399-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

In materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali, il principio dell'automatica applicazione delle sanzioni civili, con funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale del danno cagionato, non trova vigore allorché il danno subito dall'ente previdenziale sia imputabile allo stesso ente, come nell'ipotesi in cui il tardivo pagamento dei contributi sia stato determinato dall'erroneo inquadramento del datore di lavoro ai fini contributivi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 24, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)