diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 679 del 21/01/1995 (Rv. 489803 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo - Configurabilità - Funzione - Applicabilità al caso di imputabilità del danno allo stesso ente o nelle ipotesi ex Decreto Legge n. 536 del 1987 - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489803-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

Il principio secondo cui l'obbligo relativo alle somme aggiuntive (cosiddette sanzioni civili) che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali (art. 111 Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935 n. 1827, come sostituito dall'art. 23, primo comma, e 24, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni) costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, con funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale (con presunzione "iuris et de iure") del danno cagionato all'ente previdenziale - per cui non è consentita alcuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine dell'esclusione o della riduzione dell'obbligo suddetto, restando irrilevante, in particolare, la convinzione del soggetto di dovere i contributi ad un ente previdenziale diverso dall'effettivo creditore - non si applica allorché il danno subito dall'ente previdenziale appare imputabile allo stesso ente (come accade allorché l'erroneo inquadramento ai fini contributivi sia stato da questo disposto), ovvero nelle ipotesi di applicabilità del decreto legge 30 dicembre 1987 n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, che, avendo attribuito rilievo, nella fissazione di una graduazione della entità della somma aggiuntiva, all'esistenza di oggettive incertezze, connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo (art. 4, comma primo, lettera b), induce a ritenere che non sia dovuta alcuna somma aggiuntiva quando l'omesso o ritardato versamento dei contributi sia stato causato dalla incontroversa rappresentazione dell'inesistenza dell'obbligo (nella specie, dovuta ad un erroneo inquadramento da parte dello stesso ente previdenziale che ha poi preteso il pagamento della somma aggiuntiva).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 24, Legge 29/02/1988 num. 48 art. 4, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)