Sez. U, Sentenza n. 4266 del 07/10/1977 (Rv. 387897 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI LOCALI - INCOSTITUZIONALITA DELLA GPA - EFFETTI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI LOCALI - INCOSTITUZIONALITA DELLA GPA - EFFETTI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO - LIMITI.*
Le sentenze della Corte costituzionale nn 33 e 49 del 1968, le quali hanno dichiarato l'illegittimita delle norme del RD 26 giugno 1924 n 1058, relative alla composizione della giunta provinciale amministrativa in Sede giurisdizionale, nonche alla Competenza ed alla procedura applicabile, non hanno fatto venir meno la giurisdizione esclusiva degli organi della giustizia amministrativa, nelle controversie devolute alla cognizione della giunta, ma hanno determinato solo la soppressione di un grado della giurisdizione medesima, con il conseguente deferimento di dette controversie al consiglio di stato in unica istanza, fino alla data di entrata in vigore della legge costitutiva dei tribunali amministrativi regionali (legge 6 dicembre 1971 n 1034). (Conf 801/73, mass n 363060; (Conf 799/73, mass n 363057).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1058 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)