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Sez. L, Sentenza n. 1734 del 18/02/1998 (Rv. 512766 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Illegittimità del termine - Sussistenza di rapporto a tempo indeterminato - Condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni successive alla scadenza del termine - Esclusione - Limiti - Prova da parte del lavoratore in ordine alla resa o all'offerta della prestazione - Necessità.
Stato
decisa il 1998-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512766-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Il giudice che accerti l'illegittimità del termine apposto ad un contratto di lavoro subordinato e, pertanto, dichiari, a norma dell'art. 1 legge n. 230 del 1962, la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, non può condannare il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo alla scadenza del termine senza che il lavoratore provi di aver reso o di avere inutilmente offerto le proprie prestazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)