diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23978 del 25/11/2010 (Rv. 615829 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Cause connesse pendenti davanti a giudici diversi dello stesso ufficio - Applicabilità dell'art. 40 cod. proc. civ. - Esclusione - Motivazione.
Stato
decisa il 2010-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615829-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

Nel caso di pendenza di cause connesse davanti a giudici diversi del medesimo Tribunale non può trovare applicazione l'art. 40 cod. proc. civ. ma è necessario dare attenzione al procedimento previsto nell'art. 272 cod. proc. civ.. Ne consegue che qualora uno dei due giudici si spogli della cognizione della propria causa disponendone la riassunzione ai sensi dell'art. 40 cod. proc. civ., davanti all'altro giudice, il regolamento di competenza proposto dalla parte per censurare il provvedimento di riassunzione è inammissibile, trattandosi di uno strumento applicabile esclusivamente quando si discuta dell'attribuzione della causa ad uno o ad un altro ufficio giudiziario, non invece dell'assegnazione della causa all'uno o all'altro giudice all'interno del medesimo ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)