Sez. 3, Ordinanza n. 1309 del 24/01/2006 (Rv. 587541 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimenti pendenti davanti a diverse sezioni distaccate dello stesso ufficio giudiziario - Istanza di riunione - Provvedimento di accoglimento o rigetto - Natura decisoria - Esclusione - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
I rapporti tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate infracircoscrizionali si pongono in termini di ripartizione d'affari nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario, e non di competenza territoriale; ne consegue che il provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di riunione di procedimenti pendenti davanti a sezioni diverse dello stesso Ufficio giudiziario costituisce atto processuale privo di contenuto decisorio sulla competenza, come tale non impugnabile con regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 19/02/1998 num. 51 art. 15 CORTE COST., Legge 19/02/1998 num. 51 art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)