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Sez. 3, Sentenza n. 2118 del 01/04/1980 (Rv. 405779 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - APPLICABILITA DEI RELATIVI PRINCIPI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405779-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - APPLICABILITA DEI RELATIVI PRINCIPI - CONDIZIONI.*

La regola per cui l'Onere della prova incombe a colui che allega i fatti dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore non e operante, ai fini della decisione della causa, quando il giudice puo desumere il proprio convincimento, in ordine alla verita dei fatti stessi, dagli elementi probatori gia acquisiti al processo, da chiunque forniti. (Conf 1385/74, mass n 369465; (Conf 524/74, mass n 368282).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)