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Sez. U, Ordinanza n. 21470 del 07/11/2005 (Rv. 585148 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Impiego pubblico contrattualizzato - Controversie in materia di procedure concorsuali - Selezioni concernenti personale già assunto - Devoluzione alla giurisdizione amministrativa - Condizioni - Graduatoria per l'assunzione in ruolo di personale non di ruolo - Ricomprensione.
Stato
decisa il 2005-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585148-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, la riserva alla giurisdizione amministrativa prevista dall'art. 63, quarto comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, comprende non solo le procedure strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro, ma anche quelle volte a permettere la selezione del personale già assunto per una fascia o area superiore, come si verifica nel caso di formazione di graduatoria per il passaggio di dipendenti pubblici (nella specie insegnanti) dallo "status" non di ruolo a quello di ruolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)