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Sez. U, Sentenza n. 20107 del 18/10/2005 (Rv. 583139 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riparto della giurisdizione in tema di impiego pubblico contrattualizzato - Criteri - Controversie in materia di procedure concorsuali interne per inquadramento di dipendenti in area funzionale diversa e superiore - Domanda di accertamento del diritto al conferimento della qualifica superiore per scorrimento della graduatoria di concorso - Inerenza al bando di successivo concorso interno per la copertura di posti vacanti relativi alla qualifica pretesa - Deduzione dell'illegittimità del relativo provvedimento di indizione del nuovo concorso - Conseguente configurabilità di una posizione di interesse legittimo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583139-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato l'area della giurisdizione del giudice ordinario, in tema di selezioni preordinate al conferimento di inquadramenti superiori ai lavoratori pubblici, è di carattere residuale, essendo circoscritta agli inquadramenti che non comportano variazioni di area o categoria, siccome concernenti semplici passaggi di livello nell'ambito della medesima area funzionale. Anche la cognizione della domanda riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria di precedente concorso interno, collocandosi, di norma, fuori dell'ambito della procedura concorsuale, appartiene ordinariamente alla giurisdizione del giudice ordinario riconducendosi a controversia inerente al "diritto all'assunzione", salva la verifica del fondamento di merito della domanda medesima, esulante dal novero delle questioni di giurisdizione. Tuttavia, quando del suddetto diritto viene dedotta l'esistenza necessariamente consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, l'interessato, in effetti, intende chiedere tutela nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo, con la conseguenza che a quest'ultimo corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela deve essere accordata dal giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, d.P.R. n. 165 del 2001, restando escluso che possa essere concessa mediante disapplicazione della decisione di bandire il concorso nel giudizio ordinario - secondo la previsione dello stesso art. 63, primo comma - siccome il potere di disapplicazione del giudice ordinario presuppone proprio che la controversia cada su un diritto soggettivo sul quale incide un atto amministrativo oggetto di cognizione "incidenter tantum". (Nel caso di specie, la S.C., enunciando i richiamati principi, ha ritenuto che la domanda del dipendente, inquadrato nella quarta qualifica funzionale, diretta - sulla base del criterio del c.d. "petitum sostanziale" - all'accertamento del suo diritto al conferimento della qualifica superiore di istruttore amministrativo in virtù del c.d. "scorrimento" della graduatoria di precedente concorso interno, si sostanziava nel riconoscimento della negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso interno, e quindi in una posizione di interesse legittimo, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 art. 6 com. 17 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 art. 6 com. 21 CORTE COST., DPR 25/06/1983 num. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)