Sez. U, Sentenza n. 15588 del 12/07/2007 (Rv. 598295 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riparto di giurisdizione in tema di pubblico impiego contrattualizzato - Svolgimento di procedura concorsuale - Diritto ad essere inserito nella graduatoria relativa a corso - Concorso di riqualificazione per l'accesso a posizione superiore - Apertura del concorso alla partecipazione di dipendenti in posizione di fuori ruolo e di comando - Natura di interesse legittimo - Attribuzione alla giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Giurisdizione del giudice ordinario - Natura residuale - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Alla luce della giurisprudenza costituzionale in tema di obbligatorietĂ del concorso pubblico (ordinanza n. 2 del 2001), l'art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 va inteso nel senso che la giurisdizione del giudice amministrativo non solo sussiste per le controversie relative a concorsi aperti a candidati esterni, ma si estende ai concorsi per soli candidati interni indetti per il passaggio da un'area funzionale ad un'altra, spettando poi al giudice munito di giurisdizione la verifica della legittimitĂ dell'esclusione o dell'apertura del concorso all'esterno. Ne consegue che la giurisdizione del giudice ordinario assume in tale ambito carattere residuale, limitata ai concorsi per soli interni che comportino progressioni professionali nell'ambito della medesima area, senza alcuna "novazione" dei relativi rapporti di lavoro. (Nella specie, la S.C. correggendone in parte la motivazione, ha confermato la sentenza che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una procedura di corso - concorso di riqualificazione per l'accesso alla posizione B/3 indetta dall'amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali, sul rilievo che, essendo detta procedura aperta anche ai lavoratori che prestano la propria opera in posizione di fuori ruolo o di comando, la medesima avrebbe comportato, per i vincitori, un mutamento di "status" con novazione del precedente rapporto di lavoro, configurandosi in tale procedura soltanto interessi legittimi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)