Sez. 2, Ordinanza n. 1704 del 02/05/1977 Cc. (dep. 13/10/1977) Rv. 137083 - 01
AZIONE PENALE - DECRETO DI NON PROMOVIMENTO (ARCHIVIAZIONE) - INOPPUGNABILITA - NUOVO PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE PER DIVERSA VALUTAZIONE DEGLI STESSI FATTI - LEGITTIMITA.*
AZIONE PENALE - DECRETO DI NON PROMOVIMENTO (ARCHIVIAZIONE) - INOPPUGNABILITA - NUOVO PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE PER DIVERSA VALUTAZIONE DEGLI STESSI FATTI - LEGITTIMITA.*
L'inoppugnabilita del decreto di archiviazione trova la sua giustificazione non solo nel principio sancito dall'art 190 cod proc pen sulla tassativita dei motivi di impugnazione, ma altresi nel fatto che, come e noto, il decreto di archiviazione non da luogo a preclusione alcuna rispetto all'Azione penale, la quale puo essere esercitata in epoca successiva alla emanazione del decreto, anche in difetto di elementi sopravvenuti, ma sulla sola base di una nuova valutazione degli stessi fatti. (V mass n 132375).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)