Sez. U, Sentenza n. 3732 del 09/04/1991 (Rv. 471606 - 01)
Regioni - Singole regioni di diritto comune - Liguria - Enti locali | Comuni - Svolgimento di un corso di formazione professionale - Rapporto con i docenti - Impiego pubblico - Configurabilità - Conseguenze - Mancanza di un formale atto di nomina, disciplina privatistica del rapporto e mancanza della stabilità - Irrilevanza.
Regioni - Singole regioni di diritto comune - Liguria - Enti locali
Nel caso di svolgimento da parte di un comune della Regione Liguria, in virtù di convenzione stipulata con la stessa Regione ai sensi della legge regionale 7 luglio 1979 n. 27, di un corso annuale di formazione professionale, già esercitato dalla Regione predetta in virtù della legge-quadro in materia professionale 21 dicembre 1978 n. 845, l'attività lavorativa subordinata svolta dai docenti utilizzati dall'ente comunale, e da questo inseriti (per tutta la durata del corso da esso gestito) nella propria organizzazione pubblicistica, è riconducibile ad un rapporto di pubblico impiego (con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo), essendo in contrario irrilevanti la mancanza di un formale atto di nomina, l'assoggettamento del rapporto di lavoro a disciplina sostanziale privatistica (anche contrattuale collettiva di diritto comune) ed il fatto che il rapporto stesso non sia caratterizzato da stabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 845, Legge Reg. Liguria 07/07/1979 num. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)