Sez. 3, Sentenza n. 1281 del 29/01/2003 (Rv. 560075 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE | Mancata espressa riproduzione nelle conclusioni di una domanda proposta con la citazione - Presunzione di abbandono o rinuncia - Limiti - Persistente volontà di mantenimento della domanda - Accertamento da parte del giudice - Necessità - Fattispecie in tema di domanda di risarcimento del danno da invalidità temporanea.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE
La omessa riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189, cod. proc. civ., di una delle domande proposte con l'atto di citazione implica soltanto una mera presunzione di abbandono della stessa, sicché il giudice del merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, è tenuto ad accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti - ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate - per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa in dette conclusioni (Nella specie, la S, C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito la quale aveva escluso che la mancata riproduzione nelle conclusioni definitive della domanda di risarcimento del danno da invalidità temporanea fosse sufficiente a farla ritenere rinunciata, sia in quanto la parte l'aveva illustrata nella comparsa conclusionale, sia in quanto aveva espressamente insistito per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da invalidità permanente, che della prima costituisce il logico completamento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)