Sez. 5, Sentenza n. 2395 del 31/01/2017 (Rv. 642533 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione ex art. 11 della l. n. 449 del 1997 – Incentivi per il commercio – Modalità operative – Decadenza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni per il commercio, l’art. 11 della l. n. 317 del 1991 impone la decadenza dal beneficio del credito di imposta ove la relativa somma non sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso il beneficio, anche quando si tratti dell’agevolazione prevista dall’art. 11 della l. n. 449 del 1997, in virtù del rinvio che tale seconda disciplina opera alla prima. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rimettendo al giudice di merito la valutazione, alla luce dei presupposti del credito d'imposta, della natura e delle conseguenze della maturata decadenza).
Riferimenti normativi: Legge 05/10/1991 num. 317 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)